Progettazione antincendio

Sicurezza antincendio: le novità introdotte dal Decreto

Il 4 ottobre 2022 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale 2 settembre 2021 sulla sicurezza antincendio. Cosa cambia nei piani di emergenza con l’entrata in vigore del Decreto?
La risposta la troviamo nell’allegato II del decreto al punto 2.2. sui contenuti del Piano di emergenza.

Cosa è necessario indicare nel Piano di emergenza?

  • le caratteristiche dei luoghi, con particolare riferimento alle vie di esodo;
  • le modalità di rivelazione e di diffusione dell’allarme incendio;
  • il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
  • i lavoratori esposti a rischi particolari;
  • il numero di addetti all’attuazione ed al controllo del piano nonché all’assistenza per l’evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, dell’evacuazione, della lotta antincendio, del primo soccorso);
  • il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori”.

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Il piano “deve essere è basato su chiare istruzioni scritte e deve includere:

  • i compiti del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio, quali, a titolo di esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza;
  • i compiti del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;
  • i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;
  • le specifiche misure da porre in atto nei confronti di lavoratori esposti a rischi particolari;
  • le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;
  • le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l’intervento”.

Il piano di emergenza deve includere anche una o più planimetrie con i contenuti minimi elencati nell’allegato 2 del decreto.

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