Normative

NOVITA’ in tema di SICUREZZA SUL LAVORO – Decreto Legge n.48/2023

Il Decreto Legge n. 48/2023 (c.d. Decreto Lavoro), in vigore dal 5 maggio 2023 e che dovrà essere convertito in Legge, ha apportato alcune novità in tema di SICUREZZA SUL LAVORO.

Di seguito un estratto di alcune delle novità del Decreto Lavoro, inerenti la sicurezza.

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Viene introdotto l’obbligo per il datore di lavoro e per i dirigenti di nominare il medico competente ogni qualvolta la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità.

Si tratta di una novità rilevante perché estende l’obbligo di sorveglianza sanitaria, non limitandolo più alle sole fattispecie indicate dal D.lgs. n. 81/08 ma ampliandolo a tutti i casi nei quali la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità.

Il datore di lavoro che fa uso di attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo  71,  comma  7, del D.Lgs. 81/08 provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo  idoneo  e sicuro.

Viene introdotto l’obbligo, per  le “imprese  iscritte  nel  registro  nazionale per l’alternanza, di integrare il proprio documento di valutazione dei rischi con un’apposita sezione ove sono indicate  le  misure  specifiche  di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione  individuale  da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze  trasversali e per l’orientamento”.

 Obblighi del medico competente

Viene introdotto in capo al medico competente l’obbligo di richiedere al lavoratore, per il rilascio del parere di idoneità in sede di visita per l’assunzione, la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro.

Inoltre, in caso di grave impedimento del medico competente che ne precluda temporaneamente l’adempimento degli obblighi di legge, lo stesso medico deve comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto in possesso dei relativi requisiti.

 Impresa familiare e lavoratori autonomi

Viene precisato che anche le imprese familiari ed i lavoratori autonomi devono utilizzare le opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV del D.lgs. 81/08.

 Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

Viene disposto che chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore debba attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza e acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico dei soggetti individuati all’utilizzo.

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