NOVITA’ in tema di SICUREZZA SUL LAVORO – Decreto Legge n.48/2023
Il Decreto Legge n. 48/2023 (c.d. Decreto Lavoro), in vigore dal 5 maggio 2023 e che dovrà essere convertito in Legge, ha apportato alcune novità in tema di SICUREZZA SUL LAVORO.
Di seguito un estratto di alcune delle novità del Decreto Lavoro, inerenti la sicurezza.
Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Viene introdotto l’obbligo per il datore di lavoro e per i dirigenti di nominare il medico competente ogni qualvolta la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità.
Si tratta di una novità rilevante perché estende l’obbligo di sorveglianza sanitaria, non limitandolo più alle sole fattispecie indicate dal D.lgs. n. 81/08 ma ampliandolo a tutti i casi nei quali la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità.
Il datore di lavoro che fa uso di attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, del D.Lgs. 81/08 provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.
Viene introdotto l’obbligo, per le “imprese iscritte nel registro nazionale per l’alternanza, di integrare il proprio documento di valutazione dei rischi con un’apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”.
Obblighi del medico competente
Viene introdotto in capo al medico competente l’obbligo di richiedere al lavoratore, per il rilascio del parere di idoneità in sede di visita per l’assunzione, la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro.
Inoltre, in caso di grave impedimento del medico competente che ne precluda temporaneamente l’adempimento degli obblighi di legge, lo stesso medico deve comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto in possesso dei relativi requisiti.
Impresa familiare e lavoratori autonomi
Viene precisato che anche le imprese familiari ed i lavoratori autonomi devono utilizzare le opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV del D.lgs. 81/08.
Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
Viene disposto che chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore debba attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza e acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico dei soggetti individuati all’utilizzo.
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