Normative

Cosa cambia nei piani di emergenza con l’entrata in vigore del DM 2 settembre 2021 avvenuta il 4 ottobre 2022?

La risposta la troviamo nell’allegato II del decreto al punto 2.2. sui contenuti del piano di emergenza.

Nel piano di emergenza vanno indicate:

  • le caratteristiche dei luoghi, con particolare riferimento alle vie di esodo;
  • le modalità di rivelazione e di diffusione dell’allarme incendio;
  • il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
  • i lavoratori esposti a rischi particolari;
  • il numero di addetti all’attuazione ed al controllo del piano nonché all’assistenza per l’evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, dell’evacuazione, della lotta antincendio, del primo soccorso);
  • il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori”.

Il piano “deve essere è basato su chiare istruzioni scritte e deve includere:

  • i compiti del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio, quali, a titolo di esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza;
  • i compiti del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;
  • i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;
  • le specifiche misure da porre in atto nei confronti di lavoratori esposti a rischi particolari;
  • le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;
  • le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l’intervento”.

Il piano di emergenza deve includere anche una o più planimetrie con i contenuti minimi elencati nell’allegato 2 del decreto.

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